TI SFRATTO!

TI SFRATTO!

Se un immobile è affittato ma ad un certo punto al proprietario serve, allora si prefigura il cosiddetto “sfratto per necessità”. Questa tipologia di sfratto è oggi normata dall’articolo 59 della Legge n. 392 del 27 luglio 1978.
Per sfrattare l’inquilino il locatario non deve far altro che inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Un tempo era diverso? Anche no.

La lettera che presento oggi è una raccomandata inviata il 24 maggio 1921 dal comune di Palagonia (Catania), ed è indirizzata al signor Giuseppe Papa fu Gaetano, a Lentini (Siracusa).
Questo il testo.

«Sig. Papa Giuseppe fu Gaetano
Lentini
La sottoscritta in forza dell’atto di permuta del 24 Ottobre 1920 rogato Vincenzo Calcaterra da Palagonia registrato a Mineo al N.460, è divenuta proprietaria della casa sita in Lentini nella via Silvio Pellico con l’entrata del vicolo Panezio.
Dovendola abitare personalmente dal primo Settembre corrente anno 1921, per effetto del presente formale sfratto, s’invita a volerla lasciare libera e sgombra in uno a qualunque persona o cosa intrusa, e nello stato di perfette riparazioni in cui fu locata.
Palagonia 22 Maggio 1921
Concettina Cicirata di Federico»

Uno sfratto per necessità! Richiesto con la stessa modalità odierna, una raccomandata. Magari scritta in modo differente di come la scriveremmo oggi, ma sostanzialmente la stessa cosa.

Un’ultima nota riguarda la busta. Questa lettera l’ho mostrata in TV a Rai 3, alla trasmissione GEO, quando sono andato a parlare del CAP.
Notate, infatti, come in questa missiva non vi sia affatto il CAP, perché in effetti venne introdotto in Italia dall’1 luglio 1967. Ma in questa missiva non solo non vi è (giustamente) il CAP; non vi è nemmeno un indirizzo completo e corretto! “Cortile Panezio, Lentini“. Ed è tutto!
Ma tanto.. arrivava lo stesso: il portalettere sapeva benissimo dove fosse il Cortile Panezio!

Riproduzione riservata.

I commenti sono chiusi.

©2018-2023 Sfizi.Di.Posta - Riproduzione riservata - Tutti i diritti riservati | Privacy | Copyright | WordPress Theme: Chilly